Trasformazione in Istituto zootecnico-agrario lombardo e suo riconoscimento in ente morale dell'Istituto sperimentale agrario cremonese "Fondazione Giuseppe Robbiani"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Istituto sperimentale agrario cremonese "Fondazione Giuseppe Robbiani" in Cremona, di cui alla tabella A annessa al regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, e' trasformato in Istituto zootecnico agrario lombardo "Fondazione Giuseppe Robbiani" con sede in Cremona ed e' riconosciuto in ente morale consorziale autonomo, sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'agricoltura.
Art. 2
1. L'Istituto ha per scopo di contribuire all'incremento delle produzioni animali e vegetali che hanno maggiore importanza nell'agricoltura lombarda e segnatamente del bestiame da latte. Per il raggiungimento di tale scopo l'Istituto assolve, in particolare, i seguenti compiti:
a) l'allevamento e la selezione di animali riproduttori;
b) l'importazione, la produzione, la diffusione, la conservazione e l'utilizzazione di soggetti scelti di razze animali e di specie vegetali, per l'incremento degli allevamenti e delle culture;
c) studi, ricerche a carattere applicativo e pubblicazioni su argomenti zootecnici ed agrari che interessano la pratica degli allevamenti e delle coltivazioni e la lavorazione dei prodotti agrari;
d) la preparazione di tecnici e maestranze.
Art. 3
1. Sono organi dell'Ente:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) la direzione.
Art. 4
1. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed e' composto:
1) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
2) da un rappresentante di ciascuno degli enti e privati fondatori dell'Istituto sperimentale agrario cremonese "Fondazione Giuseppe Robbiani", su richiesta dei medesimi;
3) da un rappresentante per ciascuno degli enti che concorrono in modo continuativo al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore ad un milione di lire all'anno, riducibile ad un quinto per le organizzazioni sindacali agricole, e che, su proposta del Consiglio di amministrazione, siano ammessi dal Ministero di agricoltura a far parte del Consorzio di mantenimento dell'Ente.
2. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.
3. Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, due volte all'anno su invito del presidente ed in via straordinaria in caso di necessita'.
4. I componenti del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere confermati dall'Ente da cui ripetono la nomina. Il diritto alla rappresentanza degli enti, di cui al numero 3) del presente articolo, cessa col cessare del concorso finanziario ovvero qualora gli enti non provvedano al versamento del contributo.
Art. 5
1. Il Consiglio ha il compito:
a) di deliberare sulle direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini statutari dell'Ente e sui provvedimenti di straordinaria amministrazione;
b) di deliberare, non oltre il 31 marzo di ogni anno, sul resoconto dell'attivita' svolta nell'anno e sul conto consuntivo e, non oltre il 31 ottobre, sul bilancio preventivo dell'Ente;
c) di sottoporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le proposte di formulazione e di eventuale modificazione dello statuto;
d) di provvedere al regolamento organico e al trattamento economico del personale, da sottoporre all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
e) di nominare il direttore ed il personale tecnico amministrativo secondo le norme del regolamento.
Art. 6
1. Il presidente ha la rappresentanza giuridica dell'Ente; vigila e cura perche' siano eseguiti i deliberati del Consiglio di amministrazione; provvede a quanto attiene alla osservanza della disciplina ed al funzionamento dell'Ente.
2. In caso di urgenza puo' agire con i poteri del Consiglio di amministrazione, ma e' tenuto a sottoporre alla ratifica di esso il provvedimento nella prima adunanza il presidente, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal vice-presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, da altro membro del Consiglio di amministrazione da lui designato.
Art. 7
1. L'indirizzo tecnico scientifico dell'Istituto e' sottoposto alla approvazione del Consiglio di amministrazione dal direttore, il quale lo presenta accompagnato da una relazione sul lavoro eseguito e sul programma dell'anno successivo.
Art. 8
1. Le attivita' e le passivita' dell'Istituto sperimentale agrario cremonese "Fondazione Giuseppe Robbiani" esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni in vigore alla stessa data e l'uso dei beni immobili, sono trasferiti all'Istituto zootecnico agrario lombardo "Fondazione Giuseppe Robbiani" con sede in Cremona.
Art. 9
1. L'Istituto trae i mezzi per il funzionamento:
1) dal reddito dell'azienda agraria dell'Istituto stesso;
2) da contributi di enti aderenti al Consorzio per il mantenimento dell'Istituto;
3) da eventuali contributi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 10
1. L'Ente deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dopo quindici giorni dalla data della deliberazione di approvazione del Consiglio di amministrazione;
b) gli atti che implicano mutamenti patrimoniali;
c) le spese che impegnano il bilancio oltre l'esercizio in corso.
Art. 11
1. La revisione della gestione dell'Ente e' affidata, ad un Collegio di revisori di conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, cosi' designati:
a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, dal Ministro per il tesoro;
b) un revisore effettivo ed uno supplente, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;
c) un revisore effettivo, nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.