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Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il miglioramento del programma di assistenza alimentare all'infanzia effettuato in Roma il 30 giugno 1955

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' approvato lo scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il miglioramento del programma di assistenza alimentare all'infanzia, effettuato in Roma il 30 giugno 1955.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note di cui all'articolo precedente.

Art. 3

1. L'esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1 e' curata ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1947, numero 1006, ratificato con la legge 3 aprile 1953, n. 296, dall'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali, a favore della quale e' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire un miliardo.

Art. 4

1. All'onere di cui al precedente articolo si provvedera' a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58, per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - PELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA