diritto.io

Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennita' speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennita' giornaliera di ordine pubblico ed all'indennita' di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e consentito, per gli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60, il pagamento a mezzo aperture di credito delle spese sottoindicate, facenti carico al Ministero dell'interno entro i limiti di importo per ciascuna spesa a fianco indicato:

  1. a) per l'indennita speciale giornaliera di pubblica
    sicurezza, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli
    ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei
    carabinieri e agli ufficiali, sottufficiali, guardie
    scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica
    sicurezza............................................ L. 40.000.000

  2. b) per l'indennita giornaliera di ordine pubblico ai
    funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali,
    sottufficiali, e militari di truppa dell' Arma dei
    carabinieri, agli ufficiali, sottufficiali, graduati
    e guardie del Corpo delle guardie di pubblica
    sicurezza............................................ " 60.000.000

  3. c) per spese per trasferte e rimborso spese di tras- porto ai funzionari di pubblica sicurezza, all' Arma dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti del- la forza pubblica per servizio fuori di residenza

    1. - Indennita di missione e rimborso spese di trasporto
      agli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza -

    Indennita di marcia agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza........................ " 40.000.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA