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Costituzione in Comune autonomo della frazione di Magliano Romano, con distacco dal comune di Campagnano, in provincia di Roma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La frazione di Magliano Romano del comune di Campagnano, in provincia di Roma, e' eretta in Comune con la denominazione di "Magliano Romano".

Art. 2

1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere, con decreto Presidenziale, alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni.

2. Il Prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Magliano Romano e di Campagnano.

3. Nella prima applicazione del presente provvedimento legislativo, il Prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporra' le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Campagnano, da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale e determinera' le tabelle organiche del personale di Magliano Romano.

4. Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno esser superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Campagnano.

5. Al personale in servizio presso il comune di Campagnano, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno esser attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA