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Riconoscimento dell'anzianita' di servizio al personale degli Uffici del lavoro inquadrato nei ruoli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per la prima promozione da conferire al personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, l'anzianita' maturata anteriormente all'inquadramento nella corrispondente qualifica di cui alla tabella C del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, viene riconosciuta come anzianita' acquisita nella qualifica d'inquadramento.

2. E' abrogata la riduzione di un anno dei periodi di anzianita' richiesti per gli avanzamenti mediante scrutinio, di cui agli articoli 341, 368, lettera a), 370, lettera, a), e 371, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di anni tre, la meta' dei posti messi a concorso per la qualifica iniziale della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e' riservata agli impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli Uffici medesimi, in possesso di diploma di Istituti di istruzione secondaria di 2° grado.

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA