Disposizioni a favore dei titolari di pensioni del cessato regime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e' aggiunto il seguente comma:
"Nei confronti dei titolari di pensioni od assegni liquidi e da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria in base alle norme del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume, l'assegno di caroviveri continua ad essere dovuto nelle misure e secondo le disposizioni vigenti al 30 giugno 1956".
Art. 2
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 95.000.000 annue, sara' fronteggiato con le disponibilita' dei capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, relativi alle pensioni.
Art. 3
1. La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI -
ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA