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Disposizioni a favore dei titolari di pensioni del cessato regime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e' aggiunto il seguente comma:
"Nei confronti dei titolari di pensioni od assegni liquidi e da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria in base alle norme del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume, l'assegno di caroviveri continua ad essere dovuto nelle misure e secondo le disposizioni vigenti al 30 giugno 1956".

Art. 2

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 95.000.000 annue, sara' fronteggiato con le disponibilita' dei capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, relativi alle pensioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI -
ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA