Concessione a taluni Comuni di un contributo statale per il pagamento delle spese di spedalita' conseguenti ad eventi bellici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A favore dei Comuni ammessi con decreto del Ministro per i lavori pubblici a fruire dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1949, n. 409, per avere subito, a causa degli eventi bellici, una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione e che non abbiano raggiunto il pareggio del bilancio 1955, nonostante l'applicazione delle supercontribuzioni, e' concesso un contributo in capitale da parte dello Stato pari al 50 per cento dell'importo residuo, risultante alla data del 30 giugno 1955, delle somme da essi dovute per rette di spedalita' consumate durante il periodo dal 15 luglio 1943 al 31 dicembre 1947;
Art. 2
1. L'onere di 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge fara' carico sul capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 concernente provvedimenti in corso di perfezionamento.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA