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Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare

Testo vigente

Capo I. Disposizioni generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

  1. a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni ed alle disponibilita' dei generi alimentari;

  2. b) le iniziative intese a promuovere e coordinare studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;

  3. c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari;

  4. d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali, assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno abbienti avvalendosi dell'Istituto nazionale della nutrizione al quale e' conferita personalita' giuridica di diritto pubblico sotto vigilanza del Ministero della agricoltura e delle foreste;

  5. e) i rapporti con gli organi internazionali della alimentazione;

  6. f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione delle norme relative, e' soppresso in virtu' della presente legge.

2. Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a) che riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente, vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 2

1. Per l'espletamento dei compiti indicati nel precedente articolo e' istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una Direzione generale della alimentazione.

2. Sono istituiti, quali organi periferici della Direzione generale dell'alimentazione, gli Ispettorati compartimentali dell'alimentazione con circoscrizione regionale o interregionale e gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.

Art. 3

1. Con successiva legge sara' provveduto all'organizzazione dei servizi dell'alimentazione, alla istituzione dei relativi ruoli organici, alla costituzione del Consiglio di amministrazione, alla costituzione ed al funzionamento di un Comitato tecnico avente il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi dell'alimentazione, all'assetto ed alla organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione ed a quant'altro necessario per il migliore funzionamento dei servizi affidati alla nuova Direzione generale.

Capo II. Disposizioni transitorie e finali

Art. 4

1. Nella prima attuazione della presente legge e sino alla applicazione delle norme di cui ai successivi articoli, al funzionamento dei servizi dell'alimentazione si provvede:

  1. 1) con il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 2, lettera a) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che alla data della presente legge e da almeno dieci anni trovisi in posizione di comando presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione ed i suoi organi periferici e venga confermato in tale posizione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le esigenze dei nuovi servizi dell'alimentazione;

  2. 2) con il personale dell'Alto Commissariato della alimentazione di cui all'art. 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

  3. 3) con il personale dell'Alto Commissariato della alimentazione di cui all'art. 2, lettera c), del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

  4. 4) con il personale delle Sezioni provinciali della alimentazione di cui alla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

  5. 5) con il personale degli organismi istituiti in base all'art. 1, lettera h) del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che risulti trattenuto in servizio per le esigenze della liquidazione degli organismi medesimi ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

2. Il personale contemplato nei numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente comma conserva, nelle more dell'applicazione delle norme dei successivi articoli, la posizione giuridica e il trattamento economico organicamente acquisiti, alla data della presente legge, presso la rispettiva Amministrazione di appartenenza.1

Art. 5

1. Sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i servizi centrali e periferici della alimentazione, i
ruoli ad esaurimento di cui alla tabella annessa alla presente legge.

2. I posti vacanti in ciascuna, qualifica superiore alla iniziale
delle singole carriere verranno ricoperti mediante promozioni del personale appartenente alle qualifiche immediatamente inferiori della medesima carriera, osservando all'uopo le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato. Non sono consentite nuove immissioni in tali ruoli ed i posti risultanti vacanti e non conferibili sono soppressi dalla data della vacanza.

Art. 6

1. Nei ruoli ad esaurimento di cui al precedente articolo e' inquadrato, in base a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite dei posti disponibili in ciascuna qualifica dei ruoli medesimi, il personale di cui al precedente art. 4, che risulti in servizio alla data del 1° maggio 1948, abbia i requisiti prescritti, fatta eccezione del limite massimo di eta' subordinatamente per altro all'adempimento di quanto stabilito al terzo comma del successivo art. 14, e non fruisca di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato, degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro o degli enti locali.

2. Il collocamento nelle singole carriere e qualifiche e' effettuato secondo le norme di cui al successivi articoli.

Art. 7

1. Il personale di cui all'art. 4, n. 1), e' inquadrato nel ruolo della carriera corrispondente a quello di appartenenza.

2. Il personale di cui all'art. 4, nn. 2) e 4), e' inquadrato secondo le norme dei successivi commi.

3. Nel ruolo della carriera direttiva e' inquadrato il personale direttivo, contemplato dall'art. 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, che sia in possesso di diploma di laurea, nonche' dei requisiti prescritti, e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

4. Il personale direttivo di cui al precedente comma, che non pervenga al ruolo della carriera direttiva, e' inquadrato nel ruolo della carriera di concetto, purche' provvisto dei requisiti e del periodo di esercizio di funzioni di cui al comma medesimo.

5. E' altresi' inquadrato nel ruolo della carriera di concetto il personale di concetto contemplato nella tabella annessa al decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' dei requisiti prescritti, e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

6. Il personale di concetto di cui al precedente comma, che non pervenga al ruolo della carriera di concetto, e' inquadrato nel ruolo della carriera esecutiva, purche' provvisto dei requisiti e del periodo di esercizio di funzioni di cui al comma medesimo.

7. Nel ruolo della carriera esecutiva e' inoltre inquadrato il personale d'ordine, di cui alla tabella annessa al decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso dei requisiti prescritti e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

8. Nel ruolo della carriera del personale ausiliario e' inquadrato il personale subalterno, di cui alla tabella annessa al decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 8

1. Il personale di cui ai numeri 3) e 5) del precedente art. 4 e' inquadrato, subordinatamente al possesso del titolo di studio prescritto, nel ruolo della carriera rispettivamente corrispondente alla categoria di appartenenza e alle funzioni organicamente attribuite alla data del 1° maggio 1948.1

2. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Art. 9

1. Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del primo comma del precedente art. 7, e' collocato nella qualifica corrispondente alla posizione gerarchica organicamente acquisita.

2. Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del secondo comma e successivi del precedente art. 7 e' collocato nella qualifica corrispondente gerarchicamente alla posizione risultante rispettivamente dalla classificazione di cui all'art. 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalla equiparazione determinata con la tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione.

3. Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del precedente art. 8 e' collocato nelle qualifiche secondo le disposizioni dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

4. Al personale collocato nelle singole qualifiche a norma dei precedenti commi e' attribuito lo stipendio della rispettiva qualifica, nella entita' che competerebbe nella qualifica medesima, in base all'anzianita' maturata nell'esercizio delle funzioni che hanno comportato il collocamento in essa.

5. E', comunque, escluso il conferimento di posizione gerarchicamente ed economicamente superiore a quella acquisita alla data della presente legge dal personale contemplato dai precedenti commi.

Art. 10

1. Il collocamento nelle singole qualifiche deve essere effettuato tenendo conto dell'ordine risultante, dal precedente art. 4, per ciascuna delle categorie in esso contemplate e, nell'ambito della medesima categoria, in base alla natura delle funzioni effettivamente esercitate ed all'anzianita' complessiva di servizio.

Art. 11

1. L'inquadramento in ruolo ed il collocamento nelle singole qualifiche sono disposti, previo giudizio favorevole di apposita Commissione, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

2. I relativi effetti decorrono dalla data di emissione del decreto.

3. Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento in ruolo ne da' comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi.

4. Alla costituzione della Commissione prevista nel primo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.