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Costituzione di un Ente per le Ville Venete

Testo vigente

Capo I. Disposizioni generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno uno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' costituito, sotto la vigilanza e tutela del Ministero della pubblica istruzione, un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali di cui all'art. 2 per il restauro e la valorizzazione delle Ville Venete.

2. Il Consorzio e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, ha sede in Venezia presso la Soprintendenza ai monumenti ed assume la denominazione di "Ente per le Ville Venete".

3. Il Consorzio esplica la sua attivita' fino a tutto l'esercizio finanziario 1966-67.

Art. 2

1. Del Consorzio fanno parte obbligatoriamente: le Amministrazioni provinciali e gli Enti provinciali del turismo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia, Vicenza.

2. Possono aderirvi le Amministrazioni comunali e gli Istituti di credito operanti nella Regione veneta, obbligandosi ad una contribuzione annua non inferiore a lire 500.000 per i comuni, a lire 1.000.000 per gli Istituti di credito.

Art. 3

1. Il Consorzio ha lo scopo di provvedere, in concorso col proprietario o sostituendosi ad esso, ai consolidamento, al restauro nonche' alla migliore utilizzazione delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

2. L'ordinamento interno del Consorzio sara' regolato da norme deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per la pubblica istituzione, di concerto con quello per il tesoro.

Capo II. Degli organi

Art. 4

1. Organi del Consorzio sono:

  1. 1) il presidente;

  2. 2) il Consiglio di amministrazione;

  3. 3) il Comitato esecutivo;

  4. 4) il Collegio dei revisori.

2. Il presidente del Consorzio e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 5

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto:

  1. a) dal presidente del Consorzio;

  2. b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di vice-presidente;

  3. c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

  4. d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

  5. e) da due membri scelti fra i presidenti delle Amministrazioni provinciali e da due membri scelti fra i presidenti degli Enti provinciali per il turismo delle Province indicate nell'articolo 2 e designati rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del turismo e dello spettacolo;

  6. f) dai soprintendenti ai monumenti e dai soprintendenti alle gallerie per le province di cui all'articolo 2;

  7. g) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali e da un rappresentante degli Istituti di credito che fanno parte del Consorzio ai sensi dell'articolo 2, designati rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del tesoro.

Art. 6

1. Il Consiglio di amministrazione e' convocato in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

2. Esso delibera con la presenza della meta' piu' uno dei propri componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

Art. 7

1. Il Consiglio di amministrazione:

  1. a) delibera entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio preventivo di ciascun esercizio, che decorre dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione ministeriale. Il bilancio preventivo e' redatto in conformita' con quanto disposto dall'art. 18 e diviene esecutivo con l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, che vi provvede di concerto con quello del tesoro;

  2. b) determina, tenuto conto dell'importanza storico - artistica dei monumenti, nonche' dell'urgenza e dell'entita' dei lavori, l'ordine di precedenza, secondo il quale gli immobili indicati nell'art. 3 devono essere consolidati e restaurati;

  3. c) delibera sulla richiesta di mutui agli Istituti di credito, nonche' sulle proposte di espropriazioni, sugli acquisti, sulle allienazioni e sulle accettazioni di lasciti e donazioni, chiedendo, ove occorra, le necessarie autorizzazioni;

  4. d) adotta ogni altra determinazione di massima attinente al conseguimento dei fini indicati nell'art. 3;

  5. c) delibera, entro il 30 settembre di ogni anno, sul conto consuntivo dell'esercizio scaduto da sottoporre entro un mese all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, che vi provvede di concerto con quello del tesoro.

Art. 8

1. Il Comitato esecutivo e' composto:

  1. a) dal presidente del Consorzio;

  2. b) da un presidente di Amministrazione provinciale;

  3. c) da un presidente di Ente provinciale del turismo;

  4. d) da uno dei soprintendenti ai monumenti.

2. I membri di cui alle lettere b), c) e d) sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

Art. 9

1. Il Comitato esecutivo attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita tutti i poteri che il Consiglio di amministrazione, ritiene di delegargli con determinazione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dei tesoro.

2. Le sedute del Comitato non sono valide se ad esse non sia intervenuto il funzionario di cui alla lettera d) dell'articolo precedente.

Art. 10

1. Il presidente del Consorzio ha la rappresentanza dell'Ente. Egli sovraintende a tutti i servizi e convoca il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, da lui presieduti.

2. Il vicepresidente, sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. Ad esso il presidente potra' delegare particolari attribuzioni e compiti, con delibera, da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Art. 11

1. Il Collegio dei revisori e' composto:

  1. a) da due funzionari del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), di cui uno con funzioni di presidente e l'altro quale membro supplente;

  2. b) da due funzionari del Mistero della pubblica istruzione, di cui uno quale membro supplente;

  3. c) da un funzionario del Ministero dell'interno.