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Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche

Testo vigente

Titolo I. Carattere e finalita' dell'Ente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, con sede in Roma, gia' riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e trasformato con decreto Presidenziale 13 aprile 1948, ha personalita' giuridica di diritto pubblico.

Art. 2

1. Sono iscritte all'Ente tutte le iscritte negli albi dei Collegi provinciali delle ostetriche.

Art. 3

1. L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge.

2. Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'istituto nazionale della previdenza sociale.

Titolo II. Organi dell'Ente.

Art. 4

1. Sono organi dell'Ente:

  1. 1) il presidente;

  2. 2) il Consiglio nazionale;

  3. 3) il Comitato direttivo;

  4. 4) il Comitato esecutivo;

  5. 5) il Collegio dei sindaci.

Art. 5

1. Il presidente e' eletto dal Comitato direttivo che lo sceglie tra i membri dello stesso Comitato rappresentanti le iscritte all'Ente.

2. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del Comitato direttivo che lo ha eletto.

3. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo.

4. In caso di assenza o di impedimento e' sostituito dal vicepresidente, che e' eletto e dura in carica con le stesse modalita' e per lo stesso periodo previsti per il presidente.

Art. 6

1. Il Consiglio nazionale e composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche.

2. Spetta al Consiglio nazionale:

  1. 1) eleggere tra le iscritte all'Ente quindici rappresentanti, di cui tredici da includere nel Comitato direttivo e due (un membro effettivo e uno supplente da includere nel Collegio dei sindaci;

  2. 2) stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente;

  3. 3) approvare i regolamenti dell'Ente e loro eventuali modificazioni;

  4. 4) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

  5. 5) determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci;

  6. 6) stabilire la misura, del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo;

  7. 7) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Art. 7

1. Il Consiglio nazionale e' convocato dal presidente ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente tutte le volte che se ne presenti la necessita' o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti o dal Collegio dei sindaci.

2. Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno meta' dei componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad un'ora di distanza dalla prima, la riunione e' valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Art. 8

1. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni cento iscritte all'albo del rispettivo Collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato, a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto.

Art. 9

1. L'elezione dei rappresentanti delle iscritte di cui al n. 1) dell'art. 6 avviene per votazione a scrutinio segreto per mezzo di schede in bianco munite del timbro dell'Ente.

2. Il seggio per le elezioni e' presieduto dal presidente dell'Ente ed e' formato dai due rappresentanti delle Amministrazioni di cui ai nn.

  1. 2) e 3) del successivo art. 10 in seno al Comitato direttivo e dal direttore dell'Ente o da chi ne fa le veci, questo con funzioni di segretario del seggio stesso.

3. Le schede debbono riportare a stampa, su una sola facciata, tredici righe numerate progressivamente, per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere a componenti del Comitato direttivo e due righe per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere, rispettivamente, a componente effettivo e supplente nel Collegio dei sindaci.

4. Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare i nominativi prescelti, sono consegnate al presidente che le pone nell'urna, in presenza del votante, subito dopo aver controllato che il numero delle schede consegnate corrisponde al numero delle schede spettanti al votante medesimo a norma del precedente art. 8.

5. Ricevute in consegna le schede dagli intervenuti, il presidente dichiara chiuse le votazioni, dopo aver preso nota del numero delle schede non restituite dai votanti.

6. Aperte le urne e constatato che il numero delle schede ivi contenute corrisponde al numero di quelle consegnate dai votanti, si procede allo scrutinio dei voti.

7. Terminato lo scrutinio dei voti il presidente comunica al Consiglio nazionale i quindici nominativi eletti secondo la graduatoria dei voti. In caso di parita' di voti precede l'eletto con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo o, in caso di parita' anche di questa, il piu' anziano di eta'.

8. L'estratto del verbale della riunione, contenente i risultati delle elezioni e con l'intera graduatoria, e' trasmesso entro otto giorni dalla riunione stessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

9. Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni.

10. Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico suggellato sul quale sono apposte le firme dei predetti componenti e del presidente.

11. Entro trenta giorni dalle elezioni gli iscritti all'Ente possono ricorrere, avverso la validita' delle operazioni elettorali, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide prima della emissione del decreto di nomina, del Comitato direttivo.

Art. 10

1. Il Comitato direttivo e' composto:

  1. 1) dai tredici rappresentanti delle iscritte eletti dal Consiglio nazionale;

  2. 2) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  3. 3) dal rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.

2. Il Comitato direttivo e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti, di cui al punto 1), che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo sono sostituiti con il rappresentante che nell'ultima elezione seguiva immediatamente nella graduatoria dei voti i componenti eletti. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione per esaurimento dei nominativi della graduatoria e i componenti designati mediante elezione siano ridotti a sei, si procede ad elezioni suppletive entro un mese dall'avvenuta constatazione nell'ultima riunione del Comitato.

4. I componenti, nominati nel corso del triennio in sostituzione di quelli decaduti, durano in carica sino alla scadenza del triennio stesso.

5. Entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Comitato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il componente piu' anziano provvede alla convocazione del Comitato, con le norme di cui al successivo art. 16.

6. Nella sua prima riunione il Comitato elegge nel suo seno, scegliendoli tra le iscritte all'Ente, il presidente, il vicepresidente dell'Ente e un membro del Comitato esecutivo.

Art. 11

1. Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, dal Comitato esecutivo o dal Collegio dei sindaci.

2. Le riunioni del Comitato direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno nove dei suoi componenti e, in seconda convocazione, che puo' essere stabilita, ad un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno sette. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, che hanno diritto ciascuno a un voto. In caso di parita', prevale il voto del presidente.