Modifica delle disposizioni relative al servizio obbligatorio nelle preture dei cancellieri e dei segretari giudiziari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 8 del regio decreto-legge 5 novembre 1931, numero 1411, e' abrogato.
Art. 2
1. I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie non potranno essere ammessi allo scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere o segretario capo di terza classe se non abbiano prestato almeno un biennio di effettivo servizio nelle cancellerie delle preture per le quali le piante organiche prevedono in cancelliere dirigente con qualifica non superiore a quella di cancelliere capo di terza classe.
Art. 3
1. La disposizione di cui all'art. 2 non si applica nei confronti dei funzionari che abbiano gia' maturato alla data di entrata in vigore della presente legge, o che maturino entro tre anni dalla data predetta, l'anzianita' prescritta per l'ammissione allo scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere o segretario capo di terza classe.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA