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Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

Testo vigente

Titolo I. Estensione ed oggetto dell'assicurazione

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalita' previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.5

2. Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresi' a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie.

3. Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attivita' professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc.

Art. 2

1. Per l'identificazione delle persone indicate nell'articolo precedente le cooperative e le compagnie di pescatori hanno l'obbligo, entro il 10 gennaio di ogni anno, di presentare gli elenchi dei propri soci addetti alla pesca nelle acque interne alla Amministrazione provinciale e di quelli addetti alla pesca marittima alla autorita' marittima ed i pescatori autonomi di presentare le domande d'iscrizione negli appositi elenchi sia alla Amministrazione provinciale, se trattasi di pescatori delle acque interne, sia all'autorita' marittima, se trattasi di pescatori marittimi.

2. Entro il 10 di ciascun mese successivo, cooperative e le compagnie presenteranno eventualmente gli elenchi suppletivi contenenti le variazioni verificatesi nel mese precedente, mentre i pescatori autonomi comunicheranno le eventuali variazioni prodottesi nella loro attivita' lavorativa.

3. E' tuttavia consentito al pescatore di richiedere l'iscrizione con procedura d'urgenza.

Titolo II. Commissioni provinciali, compartimentali e centrali

Art. 3

1. Presso ogni Amministrazione provinciale e' istituita una Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne presieduta dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato e composta dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali piu' rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonche' da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Presso ogni Compartimento marittimo e' istituita una Commissione compartimentale per la assicurazione dei pescatori marittimi presieduta dal comandante il Compartimento marittimo o da un suo delegato e composta dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali piu' rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonche' da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. I componenti delle Commissioni sono nominati dal prefetto della sede compartimentale e durano in carica per un biennio.

Art. 4

1. Le Commissioni provinciali e compartimentali, entro i limiti della propria giurisdizione territoriale, hanno i seguenti compiti:

  1. a) stabilire se i pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle cooperative e dalle compagnie e i pescatori autonomi posseggano i requisiti richiesti dall'art. 1 della presente legge;

  2. b) accertare d'ufficio i pescatori autonomi soggetti all'obbligo della presente legge;

  3. c) restituire, entro trenta giorni dalla ricezione, trasmettendone copia agli Istituti assicurativi interessati, gli elenchi con le eventuali variazioni apportatevi e dare nello stesso termine comunicazione ai pescatori autonomi della decisione adottata, trasmettendone copia agli Istituti di assicurazione interessati. Le cooperative e le compagnie daranno comunicazione agli iscritti interessati, entro dieci giorni, delle variazioni contenute negli elenchi con l'indicazione che il termine per presentare ricorso, direttamente alla Commissione, e' di venti giorni, termine valevole anche per i pescatori autonomi.
    La comunicazione agli iscritti e' effettuata a mezzo di raccomandata postale.
    Gli elenchi, per la parte non variata, sono definitivi;

  4. d) decidere sui ricorsi presentati, notificandone la decisione, entro trenta giorni dalla loro presentazione, ai pescatori autonomi, alle cooperative, alle compagnie ed agli Istituti di assicurazione interessati;

  5. e) decidere sulle domande d'iscrizione di urgenza, comunicandone l'esito agli interessati ed agli Istituti di assicurazione interessati.

Art. 5

1. Contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali e' data facolta' ai pescatori autonomi, alle cooperative ed alle compagnie di ricorrere alla Commissione centrale, di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla notifica delle decisioni di cui all'alinea d) dell'art. 4.

Art. 6

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita una Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori cosi' composta:

  1. 1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;

  2. 2) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

  3. 3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

  4. 4) tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali piu' rappresentative, e due rappresentanti delle cooperative, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;

  5. 5) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Per ciascun componente e' nominato un supplente.

3. I componenti la Commissione centrale sono nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica per un biennio.

Art. 7

1. La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

  1. a) decidere inappellabilmente sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali;

  2. b) formulare, in base alle risultanze della gestione, proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia per quanto riguarda la revisione della quota di concorso dello Stato sia per la modifica delle quote di contributo indicate nel successivo art. 11;

  3. c) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quanto ritenuto necessario per una migliore applicazione della presente legge.

Art. 8

1. Le spese per il funzionamento della Commissione centrale di cui all'art. 6 e delle Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'art. 3, sono a carico degli Istituti di previdenza ed assistenza interessati, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Titolo III. Prestazioni

Art. 9

1. Le prestazioni di cui beneficiano i lavoratori della piccola pesca previsti dall'art. 1, in quanto non contrastanti con la presente legge, sono:

  1. a) quelle previste dal regio decreto legislativo 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi, esclusa la disoccupazione, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

  2. b) quelle previste dal regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e successive modificazioni, riguardanti gli assegni familiari nel settore dell'industria, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, solo per i pescatori associati in cooperative e compagnie;

  3. c) quelle previste dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, riguardanti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro;

  4. d) quelle previste dalla legge 11 gennaio 1943, numero 138, e successive modificazioni, riguardanti la assicurazione per le malattie ai lavoratori, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, limitatamente all'assistenza: generica, domiciliare e ambulatoriale; specialistica ambulatoriale; ospedaliera; farmaceutica e ostetrica. Le prestazioni predette sono erogate al pescatore e ai suoi familiari secondo le norme, i limiti e le modalita' stabilite per gli operai dell'industria.

2. Decade dal diritto all'assistenza di cui all'alinea d) il pescatore non associato in cooperative o compagnie che nei due mesi precedenti quello dell'inizio della malattia non abbia provveduto al versamento di almeno un contributo mensile.

Titolo IV. Contributi

Art. 10

1. Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario convenzionale dei pescatori e' fissato in lire 400 giornaliere per n. 20 giornate al mese.2

2. La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministeri della marina mercantile e della agricoltura e foreste rispettivamente per i pescatori marittimi e per quelli delle acque interne, nonche' la Commissione centrale di cui al precedente art. 6.

3. I contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono stabiliti nella misura fissa di lire 1300 mensili, comprensiva del concorso da parte dello Stato di cui al successivo art. 11.

Art. 11

1. Agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidita', vecchiaia, tubercolosi e malattie di cui alla presente legge si fara' fronte con le seguenti contribuzioni:

  1. a) a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi nella misura indicata, dalle rispettive norme vigenti, ad eccezione di quelle per la assistenza malattia che sono determinate nella misura mensile di lire 600 per ciascun pescatore;

  2. b) a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei pescatori, e di lire 150 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in attuazione dell'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Le rate del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 maturate sino all'entrata in vigore della presente legge sono attribuite per intero al fondo per l'adeguamento delle pensioni.34