Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione di laghi collinari e di impianti di irrigazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, di un contributo straordinario di lire 1.200.000.000 per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione di laghi collinari e di impianti di irrigazione.
Art. 2
1. Alla attuazione del piano di opere di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione in cinque esercizi finanziari.
Art. 3
1. La suddetta spesa di lire 1.200.000.000 e' ripartita in ragione di lire 600.000.000 nell'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 150.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1958-59 al 1961-62.
Art. 4
1. Alla spesa di lire 600.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1957-58 si provvedera' a carico del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA