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Norme interpretative della legge 1° marzo 1949, n. 55, sul trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. L'applicazione dei benefici concessi dall'art. 4 della legge 1° marzo 1949, n. 55, e limitata al primo concorso indetto dopo la entrata in vigore della predetta legge per i posti di ufficiale sanitario, medico addetto ai servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi, medico, veterinario ed ostetrica condotti, medico addetto ai servizi di ispezione sull'assistenza sanitaria, veterinario addetto ai servizi di ispezione veterinaria, direttore di macello, medico e chimico presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi, farmacista comunale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA