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Opera nazionale per gli orfani di guerra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La protezione e l'assistenza degli orfani di guerra sono esercitate per mezzo dell'Ente morale Opera nazionale per gli orfani di guerra con sede centrale in Roma.

2. Sono considerati orfani di guerra, nei limiti degli articoli 5, 6 e 7 della presente legge tutti coloro dei quali il genitore che esercitava la patria potesta', o la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, sia morto o venuto a mancare o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro per fatto di guerra o altro evento che dia titolo a pensione ed assegno di guerra.

Art. 2

1. Le istituzioni erette in enti morali o giuridicamente riconosciute le quali attuino l'assistenza, agli orfani di guerra, sono collegate con l'Opera nazionale. Questa e le istituzioni predette non sono soggette alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono pero' estese ad esse tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le dette istituzioni.

2. L'Opera nazionale e le istituzioni con essa collegate sono esenti da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale.

3. L'Opera nazionale e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia fiscale e puo' valersi delle prestazioni del Provveditorato generale dello Stato e di altri uffici statali.

4. Si applicano ad essa le disposizioni relative alle Amministrazioni predette sulla consulenza, rappresentanza, e difesa da parte della Avvocatura dello Stato.

5. Gli organi dell'Opera sono ammessi al godimento della franchigia postale, telegrafica e telefonica, secondo le norme e con le limitazioni stabilite per gli uffici statali.

Art. 3

1. Tutte le liberalita' disposte sia per atto tra vivi che di ultima volonta' a favore dell'Opera, nazionale, delle istituzioni con essa collegate e di orfani della guerra sono esenti, da qualsiasi tassa o diritto.

2. L'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni, da parte dell'Opera, sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del prefetto della Provincia, nell'interesse, rispettivamente, del Comitato nazionale e del Comitato provinciale, secondo che l'acquisto dei beni e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni concernano gli orfani di guerra in genere di tutto lo Stato, oppure quelli di una sola Provincia.

3. Nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera nazionale, l'autorizzazione anzidetta e' concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del prefetto della Provincia, secondo che l'istituzione rivolga i suoi scopi agli orfani di guerra in genere oppure a quelli della Provincia o del luogo ove ha sede l'istituzione medesima.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o quello del prefetto e', rispettivamente, inserito nella Gazzetta Ufficiale o nel "Bollettino ufficiale della Provincia". Esso ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 4

1. Sono considerati orfani di guerra coloro, dei quali il padre, o la madre, esercitante la patria potesta', sia morto in dipendenza degli eventi di cui all'art. 1.

Art. 5

1. L'assistenza spetta:

  1. a) ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;

  2. b) agli interdetti per infermita' di mente.

Art. 6

1. L'assistenza e' estesa:

  1. a) ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei seguenti casi:

    1. 1) quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;

    2. 2) quando vi e' stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponda a quello del concepimento quando vi sia il possesso di stato di figlio naturale;

    3. 3) quando la paternita' o maternita' dipenda da matrimonio dichiarato nullo, ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dai genitori o indirettamente da sentenza civile o penale.

2. L'accertamento della paternita' o maternita' sara' fatto dal giudice tutelare in via riservata, al solo effetto della presente legge.

3. L'assistenza e' dovuta anche nei casi previsti dagli articoli 251 e 252 del Codice civile quando pero' si verifichi una delle ipotesi indicate dagli articoli 269, 278, e 279 del Codice stesso ed il figlio riceveva gli alimenti dal genitore:

  1. b) ai figli di coloro che siano stati riconosciuti dispersi ai sensi di legge, finche' duri lo stato di dispersione.

Art. 7

1. Sono considerati orfani:

  1. a) i minorenni o gli interdetti ai quali, per una delle cause indicate nei precedenti articoli, sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto o in parte principale al loro mantenimento;

  2. b) i figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' per servizio, o comunque, per violenze subite purche' concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilita' del genitore e siano riconosciuti da esso.

Art. 8

1. La condizione di orfano di guerra risulta dalla iscrizione nell'elenco generale, da tenersi a cura dei Comitati provinciali dell'Opera e dei consoli, nella rispettiva giurisdizione.

2. I Comitati provinciali ed i consoli possono disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente inscritti nell'elenco.

3. Contro i provvedimenti del Comitato provinciale, o del console, e' data facolta' di ricorso, a chiunque creda di avervi interesse, al Comitato nazionale dell'Opera, la cui decisione ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 9

1. Il Comitato provinciale, o il console per gli orfani nati in Italia ma residenti all'estero, richiedera' all'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto di nascita dell'orfano, di inserirvi a margine la annotazione che il genitore e' morto per gli eventi di cui all'art. 1, nel caso che l'orfano stesso abbia diritto alla iscrizione ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7.

2. Per gli orfani nati all'estero, l'annotazione e' fatta dal console insieme con la legalizzazione dell'atto di nascita, rilasciato dalla competente autorita' estera e trasmesso dal console all'ufficiale di stato civile competente per la trascrizione nel registro relativo.

3. L'ufficiale dello stato civile od il console, che, entro un mese dalla ricevuta della richiesta, non provvedono all'annotazione, incorrono nella pena pecuniaria comminata dall'art. 196 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

4. L'orfano, nel cui atto di nascita sia disposta l'annotazione marginale indicata nei commi precedenti ed il cui genitore sia morto in combattimento o per malattia contratta in zona di guerra, e' autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 10

1. Il Comitato nazionale e' composto:

  1. a) di tre membri, scelti tra persone, dell'uno o dell'altro sesso, di riconosciuta competenza tecnica o che abbiano acquistato particolari benemerenze nella assistenza degli orfani di guerra;

  2. b) di un delegato del Ministero del tesoro;

  3. c) di un delegato per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'istruzione pubblica e del lavoro e previdenza sociale;

  4. d) di un delegato dell'Ordinario militare;

  5. e) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

  6. f) di un delegato per ciascuna delle Associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti e delle vittime civili di guerra;

  7. g) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia;

  8. h) di un delegato del Commissariato della gioventu' italiana;

  9. i) di un delegato dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo.

2. I componenti il Comitato nazionale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono nominati il presidente ed il vice presidente fra i membri di cui alla lettera a).

4. Il presidente ed il vice presidente durano in carica per il tempo della nomina a membro del Comitato nazionale.

5. Il Comitato nazionale dura, in carica quattro anni, computati dalla data dell'insediamento, i suoi componenti possono essere confermati.

6. Il membro nominato in surrogazione straordinaria dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

Art. 11

1. Il Comitato nazionale indirizza, coordina e integra, ove occorra, l'azione dei comitati provinciali dell'Opera e quella degli enti pubblici, delle associazioni e degli istituti che attuano il ricovero, l'istruzione, o, comunque, l'assistenza morale e materiale degli orfani di guerra.

2. Il Comitato nazionale:

  1. a) amministra i beni ed il fondo centrale dell'Opera e assegna sul fondo predetto ai Comitati provinciali, ed ai consoli le somme occorrenti;

  2. b) accorda, sul fondo medesimo, sovvenzioni agli enti pubblici, alle associazioni ed agli istituti che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra

  3. c) approva i bilanci ed i conti dei Comitati provinciali e dei consoli nonche' quelli degli enti morali costituiti per l'assistenza degli orfani di guerra in genere;

  4. d) da parere intorno alla erezione in ente morale di tutte le istituzioni che si propongono lo scopo dell'assistenza degli orfani di guerra e sulle questioni che gli fossero sottoposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri

  5. e) esercita le altre attribuzioni affidategli dalla presente legge ed in particolare, provvede annualmente mediante pubblico concorso, al conferimento di borse di studio ad orfani iscritti presso scuole medie ed istituti di istruzione superiore i quali se ne rendano meritevoli per profitto e condotta.