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Erezione in Comune autonomo della frazione di Botrugno, con distacco dal comune di Nociglia, in provincia di Lecce

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La frazione di Botrugio del comune di Nociglia, in provincia di Lecce, e' costituita in Comune autonomo con omonima denominazione.

Art. 2

1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni.

2. Il Prefetto di Lecce, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Nociglia e di Botrugno.

3. Nella prima applicazione della presente legge, il Prefetto di Lecce, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporra' le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Nociglia da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinera' le tabelle organiche del personale del comune di Botrugno.

4. Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organi, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Nociglia.

5. Al personale in servizio presso i comuni di Nociglia e di Botrugno, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA