Proroga del termine previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, per la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il termine del 31 dicembre 1958, previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, e' prorogato al 31 dicembre 1963.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - GAVA - MEDICI -
ANDREOTTI - CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA