diritto.io

Riapertura di termini per l'idoneita' all'insegnamento della danza e modificazioni alla legge 4 gennaio 1951, n. 28

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Sono ammessi al giudizio di idoneita' i cittadini italiani che, alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28, esercitavano la professione di maestro di danza senza trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 della legge stessa, nonche' i cittadini italiani che alla data di pubblicazione della presente legge esercitano comunque la professione di maestro di danza.

Art. 3

1. Il giudizio di idoneita' e' pronunciato dalla Commissione prevista dall'art. 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, in base ai titoli presentati o, se ritenuto necessario, in seguito ad esame.

Art. 4

1. Alla Commissione di cui al precedente articolo e' altresi' devoluto il riconoscimento; in base all'esame delle domande presentate entro lo stesso termine indicato dall'art. 1, del diritto di assumere, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, il titolo di maestro di danza nonche' di esercitare la relativa professione.

Art. 5

1. A coloro ai quali e' stata o sara' riconosciuta per titoli l'idoneita' all'insegnamento della danza ed a coloro che hanno il diritto di esercitare la relativa professione, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, e' rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale di maestro di danza di primo grado.

Art. 6

1. A coloro che esercitano la professione di maestro di danza, per i quali sia stata ritenuta necessaria la prova d'esame, potra' essere rilasciata, in seguito al giudizio di idoneita', l'abilitazione all'insegnamento della danza che e' di primo o di secondo grado.

2. L'abilitazione di primo grado abilita all'insegnamento della danza per tutto il corso normale di otto anni di studio, stabilito dall'ordinamento didattico dell'Accademia nazionale di danza, e puo' essere rilasciata per l'insegnamento della tecnica accademica o della tecnica moderna - orchestica, o per entrambe le discipline.

3. L'abilitazione di secondo grado e' concessa a coloro che sono ritenuti idonei solo all'insegnamento parziale della tecnica moderna - orchestica, cioe' della tecnica della danza o propedeutica della danza, e non autorizza all'insegnamento della tecnica accademica.

4. L'abilitazione di secondo grado e' inoltre concessa a coloro che sono ritenuti idonei solo all'insegnamento parziale della tecnica accademica (limitatamente al periodo inferiore dei corsi normali) e non autorizza all'insegnamento della ginnica o propedeutica della danza.

5. A coloro che hanno conseguito o conseguiranno, all'atto del rilascio del titolo, l'attestato del corso triennale di avviamento coreutico per l'insegnamento della ginnica della danza, istituito presso l'Accademia nazionale di danza, e' conferita l'abilitazione di secondo grado.

Art. 7

1. Possono altresi' presentare domanda, per essere ammessi al giudizio di idoneita', gli artisti stranieri i quali alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28, esercitavano in Italia la professione di maestro di danza.

2. Agli apolidi si applicano le norme previste dalla presente legge per i cittadini italiani.

Art. 8

1. Dopo lo scioglimento della Commissione, di cui allo art. 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, il Collegio dei professori dell'Accademia nazionale di danza, presieduto dalla direttrice, propone al Ministero della pubblica istruzione il rilascio, in via eccezionale, del diploma di abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro arte in campo internazionale.

Art. 9

1. E' istituita, la tassa erariale per il rilascio del diploma di abilitazione di lire 10.000 (diecimila).

2. Nessun diploma o certificato puo' essere rilasciato a coloro che non dimostrino di aver pagato tale tassa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA