Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari
Testo vigente
Capo I. Disposizioni concernenti lo stato giuridico dei professori universitari
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'immissione nel ruolo dei professori di Universita' o di Istituti di istruzione superiore si consegue a seguito di pubblico concorso.
2. Fino all'emanazione di nuove norme, nulla e' innovato alle disposizioni in vigore, concernenti i concorsi a cattedre universitarie.
Art. 2
1. Le deliberazioni concernenti l'assegnazione alle discipline previste dallo statuto di ciascuna Universita' o Istituto d'istruzione superiore dei posti di ruolo disponibili nell'organico di ciascuna Facolta' o Scuola, quelle relative alle proposte di apertura di concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla stessa Facolta' o Scuola, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 14, relativamente alla partecipazione dei professori fuori ruolo alle adunanze di Facolta'.
Art. 3
1. I professori di ruolo sono straordinari e ordinari.
2. Il vincitore di concorso assume, all'atto della nomina, la qualifica di professore straordinario.
3. Dopo tre anni solari di servizio il professore straordinario e' sottoposto al giudizio di apposita Commissione per la nomina ad ordinario, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 4
1. Ai professori e' garantita liberta' d'insegnamento e di ricerca scientifica.
2. Ad essi e' fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facolta' o Scuola cui appartengono, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.
Art. 5
1. I professori di ruolo sono inamovibili dall'ufficio e dalla sede, e non sono tenuti a prestare giuramento.
2. Essi possono essere trasferiti, con il loro consenso, ad un posto della stessa o di altra materia nella medesima o in altra sede universitaria, alle condizioni e con le modalita' prescritte dalle norme in vigore.
Art. 6
1. I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti. Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori.
2. Nel caso di discipline biennali o triennali, per le quali l'ordinamento didattico prevede due o tre esami annuali, il professore di ruolo e' tenuto, solo su richiesta del Consiglio di facolta', o del Senato accademico, o del Ministro per la pubblica istruzione, a impartire, oltre all'insegnamento annuale di cui al primo comma, anche un secondo insegnamento annuale, senza retribuzione alcuna.
3. I professori hanno, altresi', l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione o alla esplicazione della propria attivita' di collaborazione nei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili: di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse cui siano chiamati, quali adunanze dei Consigli delle Universita' od Istituti superiori, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea, o diploma, e per esami di Stato, Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'istituti d'istruzione secondaria e simili.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120
Art. 8
1. L'ufficio di professore di ruolo e di professore fuori ruolo non e' cumulabile con impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri Enti pubblici o privati.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
Art. 9
1. Ai professori di ruolo possono essere conferiti, con le modalita' stabilite dalle norme in vigore, incarichi d'insegnamento retribuiti o a titolo gratuito.
2. In nessun caso ad uno stesso professore puo' essere conferito piu' di un incarico retribuito, tranne il caso dell'insegnamento nei corsi di specializzazione post-universitari per i quali puo' essere consentito, su parere della Facolta' interessata, un secondo incarico retribuito nella misura di cui al quarto comma del successivo art. 21.
3. Un secondo incarico non retribuito puo' essere conferito solo in casi eccezionali per i quali il Ministro decide, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
4. L'esercizio di attivita' didattica, a qualsiasi titolo, fuori della propria sede, puo' essere consentito dal Ministro, ai professori in casi eccezionali, su proposta del rettore dell'Universita' o Istituto superiore interessato, sentiti il rettore o il direttore dell'Istituto cui il professore appartiene e la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
5. Il parere di cui al precedente comma e' formulato dal rettore o direttore sentiti la Facolta' cui il professore appartiene e il Senato accademico.
6. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 1958-1959.
Art. 10
1. Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la sua permanenza, all'estero, il professore universitario puo' essere collocato in congedo per la durata di un intero anno solare.
2. Il congedo e' accordato dal Ministro, sentita la Facolta' cui il professore appartiene, e non puo' essere rinnovato nell'anno successivo.
3. Durante il periodo di congedo di cui ai precedenti commi il professore conserva la sua qualita' di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.
4. Il congedo straordinario ed il collocamento in aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia sono disposti dal Ministro, su domanda dei professori interessati corredata del parere del rettore dell'Universita' o del direttore dell'Istituto superiore di appartenenza, secondo le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
5. Sono altresi' disposti con decreto Ministeriale il congelo e l'aspettativa di cui agli articoli 36 e 67 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 11
1. Il comando di professori di ruolo da una ad altra Universita' o da uno ad altro Istituto di istruzione superiore e' vietato.
2. Nulla e' innovato alle disposizioni dell'art. 96 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.