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Carriere direttive del personale tecnico dell'Istituto superiore di sanita' disciplinate da disposizioni particolari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nei ruoli dei laboratori dell'Istituto superiore di sanita' le qualifiche di capo laboratorio di 1ª e 2ª classe ed i relativi posti sono soppressi.

2. In ciascuno dei laboratori del predetto Istituto e' istituito un posto di "capo laboratorio" (coefficiente 900).

Art. 2

1. La nomina a capo laboratorio puo' essere conferita, ai sensi dell'art. 170, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli aiuti principali, primi aiuti ed aiuti dello stesso laboratorio, sentito il parere della Commissione prevista dall'art. 212 del citato testo unico sui titoli scientifici dei predetti.

Art. 3

1. Gli attuali capi laboratorio di 1ª classe assumono la qualifica di "capo laboratorio".

2. Nella prima attuazione della presente legge gli attuali capi laboratorio di 2ª classe possono essere nominati capi laboratorio ai sensi dell'art. 170, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prescindendo dal parere della Commissione prevista, dall'art. 212 del citato testo unico.

3. Qualora gli stessi non vengano nominati "capi laboratorio" conservano ad personam la qualifica rivestita e sono considerati in soprannumero fra gli aiuti principali.

Art. 5

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000.000, sara' fatto fronte, nello esercizio 1957-58, a carico del capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA