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Riconoscimento giuridico del Corpo volontari della liberta' (C.V.L.)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Corpo volontari della liberta' (C.V.L.) e' riconosciuto, ad ogni effetto di legge, come Corpo militare organizzato inquadrato nelle Forze armate dello Stato, per l'attivita' svolta fino all'insediamento del Governo militare alleato nelle singole localita'.

2. I benefici economici e di carriera degli appartenenti al Corpo volontari della liberta' restano disciplinati dalle preesistenti disposizioni legislative.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA