Modifica della composizione del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e autorizzazione della spesa di 400 milioni di lire per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttivita'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e' integrato con la partecipazione del Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.
Art. 2
1. E' autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per la prosecuzione ed il completamento dei programmi di assistenza tecnica e di produttivita'.
2. Tale somma, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Comitato interministeriale per la ricostruzione) in ragione di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59, sara' versata nel Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttivita' previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626.
Art. 3
1. All'onere di 200 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58 verra' fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA