diritto.io

Autorizzazione della spesa di lire 45 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In aggiunta alle opere che le Amministrazioni statali interessate finanzieranno a carico degli stanziamenti dei loro stati di previsione, e' autorizzata la spesa di lire 45.000.000.000 per provvedere, a cura delle Amministrazioni stesse, all'esecuzione delle opere e alla concessione dei contributi appresso indicati:

  1. a) costruzione di un nuovo molo nel porto di Trieste: lire 13.000.000.000;

  2. b) potenziamento della linea ferroviaria Trieste-Udine-Tarvisio ed ampliamento della stazione ferroviaria Trieste-Campo Marzio: lire 10.000.000.000;

  3. c) costruzione di una nuova linea di circonvallazione collegante la stazione ferroviaria di Trieste Campo Marzio con la linea di Monfalcone e relativi raccordi con Trieste centrale e Trieste Aquilina nonche' costruzione di un nuovo tratto tra San Giovanni al Natisone e Redipuglia della linea Trieste-Udine-Tarvisio: lire 10.000.000.000;

  4. d) sistemazione della strada statale n. 13 (Pontebbana): lire 6.000.000.000;

  5. e) contributo, ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, nella spesa di costruzione dell'autostrada Trieste-Monfalcone-Mestre, con diramazione Palmanova - Udine: lire 6.000.000.000.

2. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 517, ratificato con legge 2 gennaio 1952, n. 41, il tratto della strada statale n. 202 "Triestina", che sara' determinato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sara' considerato, anche ai fini dell'esercizio, parte integrante dell'autostrada di cui alla lettera e).

Art. 2

1. La spesa di lire 45.000.000.000 prevista dal precedente articolo sara' fronteggiata per lire 7.000.000.000 nell'esercizio 1957-58, per lire 6.500.000.000 nell'esercizio 1958-59 e per lire 6.300.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1963-64.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 si provvedera' per lire 4.775.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 193 bis dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per detto esercizio e per lire 2.225.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

3. All'onere relativo all'esercizio 1958-59 si provvedera' a carico del capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro corrispondente a quello n. 691 sopraindicato.

Art. 3

1. Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, sara' provveduto in ciascun esercizio al riparto degli stanziamenti previsti all'articolo precedente fra le Amministrazioni interessate ed alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - TOGNI -
ANGELINI - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA