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Finanziamento per il risanamento dei "Sassi" di Matera

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per le espropriazioni e le opere previste nel primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 17 maggio 1952, n. 619, e' autorizzata una ulteriore spesa di lire 2 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 300.000.000 nell'esercizio 1958-59, di lire 500.000.000 in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61, di lire 300.000.000 nell'esercizio 1961-62, di lire 200.000.000 nell'esercizio 1962-63 e di lire 200.000.000 nell'esercizio 1963-64.

2. Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

3. All'onere dipendente dall'applicazione del presente articolo si provvede per l'esercizio 1958-59 con riduzione di lire 300.000.000 dal fondo speciale incluso nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 2

1. Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge il provveditore alle Opere pubbliche per la Basilicata, in relazione alle somme autorizzate dalla legge medesima, provvedera' a compilare un programma integrativo delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti previsti dalle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 1 della citata legge 17 maggio 1952, n. 619.

2. Il programma di cui al precedente comma deve contenere una nuova indicazione degli ambienti inabitabili e dei loro occupanti, quella degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione e l'ordine da seguire per lo sgombero degli ambienti inabitabili. Tali indicazioni sostituiranno quelle contenute nel programma compilato ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1952, n. 619.

Art. 4

1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, e' sostituito dal seguente:
"Ogni capo famiglia, cui sia stata notificata l'ordinanza di sgombero, ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione della presente legge, sempreche' risulti che egli, alla data del 1° ottobre 1956 occupava il locale successivamente dichiarato inabitabile e si trovi in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti sulla edilizia popolare".

Art. 5

1. Nell'attuazione del piano di risanamento previsto dalla legge 17 maggio 1952, n. 619, e' consentita la formazione di idonee unita' edilizie per abitazioni da ricavarsi mediante composizione e riattamento di ambienti espropriati in attuazione della legge stessa.

2. Gli alloggi cosi' ricavati sono assegnati a famiglie abitanti nei rioni dei "Sassi" ed occupanti ambienti inabitabili o da demolirsi per ragioni urbanistiche, e sono soggetti a tutte de norme stabilite dalla legge 17 maggio 1952, n. 619, per i nuovi alloggi.

Art. 6

1. Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa, di bollo e di concessione governativa e dei diritti catastali.

2. Detti atti ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori, dei registri immobiliari, nonche' i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TOGNI - MEDICI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA