Reclutamento di tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il reclutamento di tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio, non oltre il limite di 100 per anno.
Art. 2
1. Ai concorsi di cui all'articolo precedente sono ammessi a partecipare gli ufficiali di complemento che, oltre ai requisiti prescritti per la nomina degli ufficiali in servizio permanente effettivo, siano in, possesso della laurea in ingegneria - civile o industriale - e non abbiano superato, alla data del bando di concorso, il 32° anno di eta'.
Art. 3
1. Gli esami di concorso consistono in una prova scritta di cultura tecnico-professionale ed in una prova orale sulle materie tecnico-professionali proprie dell'Arma del genio.
2. I programmi delle prove di esame sono indicati nei bandi di concorso.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno dodici ventesimi nella prova scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.
4. La votazione complessiva e' stabilita dalla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.
Art. 4
1. I titoli da valutare sono i seguenti:
a) voto di laurea;
b) servizio militare;
c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;
d) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico;
e) attivita' professionale eventualmente svolta.
2. Per la valutazione dei titoli e' assegnato un massimo di 10 punti ripartiti come segue:
3. 4 punti per il titolo indicato alla lettera a);
4. 2 punti per il titolo indicato alla lettera b);
5. 2 punti per i titoli indicati alla lettera c);
6. 1 punto per i titoli indicati alla lettera d);
7. 1 punto per il titolo indicato alla lettera e).
Art. 5
1. Per ciascun concorso il Ministro per la difesa nomina una Commissione esaminatrice, cui spetta altresi' la valutazione dei titoli, cosi' composta:
1) un generale di divisione o di brigata, presidente;
2) un colonnello e tre tenenti colonnelli o maggiori appartenenti all'Arma del genio, membri;
3) un funzionario civile con qualifica inferiore a quella di direttore di sezione, segretario.
Art. 6
1. La graduatoria degli idonei in ciascun concorso e' formata in base al punto risultante dalla votazione complessiva maggiorato dai punti di valutazione dei titoli prodotti.
2. A parita' di punteggio si osservano le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. La graduatoria degli idonei e' approvata con decreto del Ministro per la difesa e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 7
1. Gli idonei che, nella graduatoria, siano compresi nel numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori del concorso e nominati in soprannumero all'organico del grado di tenente in servizio permanente del ruolo dell'Arma del genio, nei limiti delle vacanze esistenti nel grado superiore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA