Limiti di eta' per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e per la cessazione dagli obblighi di servizio in tempo di pace dei sottufficiali di complemento dell'Arma stessa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, di cui alla tabella A annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono modificati in anni 54 per i marescialli capi e di alloggio ed in anni 53 per i brigadieri.
Art. 2
1. I limiti di eta' per il collocamento a riposo dei vicebrigadieri e degli appuntati dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 1 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sono modificati in anni 53 per i vice-brigadieri ed in anni 52 per gli appuntati.
Art. 3
1. I limiti di eta' per la cessazione dagli obblighi di servizio in tempo di pace dei sottufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri di cui alla tabella B annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono modificati in anni 54 per i marescialli capi e di alloggio ed in anni 53 per i brigadieri e vice-brigadieri.
Art. 4
1. La presente legge ha effetto dal 1° aprile 1957.
2. Tuttavia, nei confronti dei sottufficiali e degli appuntati cessati dal servizio permanente o collocati a riposo per eta' posteriormente alla data anzidetta il ripristino nella posizione di servizio permanente o di rafferma ha luogo a domanda, da presentare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per ogni posto eventualmente risultante in soprannumero per effetto dell'applicazione del comma precedente sono lasciati vacanti due posti nell'organico dei carabinieri. Le eccedenze sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TAVIANI - TAMBRONI -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA