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Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei da lire 70.000.000 a lire 100.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'assegno anno a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, viene elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, da lire 70.000.000 a lire 100.000.000.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA