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Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il primo comma dell'art. 11 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' sostituito dal seguente:
"Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente".

Art. 3

1. L'art. 52 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' sostituito dal seguente:
"Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'art. 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica".

Art. 4

1. L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato.

2. Tale indicazione non e' piu' eccepibile.

3. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.

4. L'eccezione rimette in termini la parte.

Art. 5

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai giudizi in corso nei quali, al posto di chi rappresenta l'Amministrazione secondo le norme organiche, sia stato citato il competente Ministro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA