Modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale "Alleanza cooperativa torinese"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli articoli 6 e 9 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, relativo al riordinamento dell'ente morale "Alleanza cooperativa torinese" sono sostituiti dai seguenti "Art. 6. - Il Consiglio di amministrazione e' composto:
a) di sei possessori di quote di partecipazione al capitale dell'Ente, eletti dall'assemblea per scrutinio di lista, col sistema della rappresentanza proporzionale diretta;
b) di tre rappresentanti dei consumatori, designati uno dall'Amministrazione provinciale di Torino e due dal comune di Torino;
c) di tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle Associazioni sindacali che operano nella provincia di Torino.
I rappresentanti di cui alle lettere b) e c) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".
"Art. 9. - I cinque sindaci effettivi ed i due supplenti sono nominati:
a) due effettivi ed uno supplente dalla assemblea dei possessori di quote di partecipazione al capitale dell'Ente attraverso il sistema di elezione indicato per il Consiglio di amministrazione;
b) uno effettivo ed uno supplente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
c) uno effettivo dalla Lega delle cooperative e mutue;
d) uno effettivo dalla Confederazione cooperativa italiana.
I sindaci esercitano le funzioni di cui all'art. 2403 del Codice civile e possono assistere alle adunanze della Giunta esecutiva".
Art. 2
1. L'art. 16 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, numero 995, e' integrato dal seguente comma:
"Mediante regolamento da deliberare dall'Ente e da approvare con decreto del Ministro per il lavoro, e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti la consistenza numerica, le norme di assunzione e di stato giuridico, il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di previdenza del personale - compreso il direttore generale - comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - GUI - TAMBRONI
- GONELLA - MEDICI
- GAVA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA