Rivalutazione delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1952, n. 736, continuano ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 1955, con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.
Art. 2
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni", di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1952, n. 736, e' stabilito nella misura dell'8 per cento della intera retribuzione corrisposta al personale soggetta al contributo per il Fondo di previdenza.
2. Esso e' per il 3,65 per cento a carico del datore di lavoro e per il 4,35 per cento a carico del lavoratore.
3. Entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al primo comma nonche' le aliquote di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere variati in relazione alle risultanze della gestione e al fabbisogno della stessa, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.
Art. 3
1. Per le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo aventi decorrenza da data compresa tra il 1° gennaio 1956 e l'ultimo giorno del mese di pubblicazione della presente legge, il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto e' determinato applicando le percentuali previste dagli articoli 3 e 4 della legge 6 giugno 1952, n. 736, per le pensioni decorrenti da data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1955.
Art. 4
1. Le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1964, sono calcolate sulla base della retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale e' dovuto il contributo, con la seguente percentuale: 32,50 per cento per i primi cinque anni di effettivo servizio, aumentata dell'1,70 per cento dal 6° al 30° e dell'1 per cento per ogni anno successivo al 30°.
Art. 5
1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1975, l'importo annuo della pensione, determinato in conformita' dell'articolo precedente, in nessun caso puo' essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stesso ne' inferiore, sia per le pensioni dirette sia per le pensioni indirette e di riversibilita', alla misura del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti alla data del 1 gennaio 1975.
2. La pensione annua e' divisa in 13 quote di cui una sara' corrisposta in occasione delle festivita' natalizie.
Art. 6
1. Le pensioni dirette, aventi decorrenza da data anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1965, in base alla seguente tabella:
Pensione
di vecchiaia
o di invalidita' Classe di importo (da corrispondersi
della pensione base in 13 quote)
fino a L. 2.499..................L. 390.000
da L. 2.500 " " " 3.499.................." 435.500
" " 3.500 " " " 4.999................ " 481.000
" " 5.000 " " " 6.499.................." 526.500
" " 6.500 " " " 7.999.................." 572.000
" " 8.000 " " " 9.999.................." 617.500
" " 10.000 " " " 11.999.................." 637.000
" " 12.000 " " " 14.999.................." 676.000
" " 15.000 " " " 17.999.................." 695.500
" " 18.000 " " " 23.999.................." 721.300
" " 24.000 " " " 29.999.................." 747.500
" " 30.000 " " " 41.999.................." 767.000
" " 42.000 ed oltre........................." 793.000
Art. 7
1. A coloro che, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1950, si sono avvalsi della facolta' prevista dall'art. 24, primo comma, lettera a) e b) del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e hanno maturato o matureranno il diritto a pensione posteriormente al 31 dicembre 1949, spetta, dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge o dalla data di decorrenza della pensione se successiva, la pensione base calcolata a norma del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, rivalutata secondo la tabella prevista dal precedente art. 6, qualora l'importo cosi' ottenuto risulti piu' favorevole di quello calcolato con le norme di cui all'art 4 della presente legge.
Art. 8
1. Ove il trattamento complessivo annuo liquidato a norma delle disposizioni precedentemente in vigore, raffrontato a quello risultante dalla presente legge, esclusa la 13ª quota, risulti piu' favorevole, lo stesso continuera' ad applicarsi con l'unica aggiunta di un 12° del relativo importo, a titolo di 13ª mensilita'.
Art. 9
1. Per gli iscritti di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che hanno optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con il regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, il trattamento complessivo di pensione calcolato ai sensi dell'art. 4 della presente legge e' maggiorato del 5 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - GUI - GONELLA -
MEDICI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA