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Istituzione di una biblioteca pubblica governativa in Bari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituita in Bari una Biblioteca governativa con materiale bibliografico di proprieta' dello Stato e della Biblioteca consorziale "Sagarriga Visconti Volpi".

Art. 2

1. E' approvata la convenzione in data 22 dicembre 1951 annessa alla presente legge, con la quale la Provincia e il comune di Bari, componenti il Consorzio da cui dipende la Biblioteca "Sagarriga Visconti-Volpi", cedono gratuitamente in uso perpetuo allo Stato, e per esso al Ministero della pubblica istruzione, l'intero patrimonio bibliografico e tutto il materiale d'arredamento della Biblioteca stessa; e si obbligano a versare annualmente allo Stato la somma di lire sei milioni e tre milioni, rispettivamente, per le spese di funzionamento della Biblioteca, la quale continuera' ad avere sede nei locali in cui attualmente e' sistemata, locali che la Provincia di Bari si impegna a concedere allo Stato in uso perpetuo e gratuito.

2. I contributi che saranno per tal modo erogati ogni anno rispettivamente dal Comune e dalla Provincia di Bari, previo quanto disposto dall'art. 8, saranno fatti affluire al capitolo 122 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957-58 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 3

1. Il personale di ruolo in servizio nella Biblioteca "Sagarriga Visconti-Volpi" alla data di entrata in vigore della presente legge e' inquadrato nei ruoli del personale statale delle biblioteche pubbliche governative in relazione alla qualifica rivestita alla data del 1° gennaio 1951, secondo quanto e' stabilito dalla annessa tabella.

2. L'inquadramento, da effettuarsi anche in soprannumero in caso di mancanza di posti vacanti e disponibili, e' subordinato al possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti per l'assunzione nei detti ruoli, ad eccezione dell'eta', nonche' all'esito favorevole di in colloquio, da sostenere davanti ad una apposita Commissione, sui servizi bibliografici e sui compiti propri degli appartenenti al ruolo nel quale l'inquadramento medesimo deve essere effettuato.

3. La Commissione di cui trattasi e' composta del commissario straordinario della Biblioteca "Sagarriga Visconti-Volpi" in qualita' di presidente, di un funzionario avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o di ispettore capo del Ministero della pubblica istruzione e di un bibliotecario appartenente al ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative avente qualifica non inferiore a quella di bibliotecario di prima classe.

4. Spetta alla Commissione indicata nei commi precedenti stabilire per il direttore, gli assistenti e gli alunni d'ordine, e sempre che il colloquio abbia esito positivo, la qualifica da conferire al personale medesimo nel ruolo ed entro i limiti indicati nella sopracitata tabella.

5. I soprannumeri che dovessero determinarsi nei ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative in seguito all'inquadramento del personale di ruolo della Biblioteca "Sagarriga Visconti-Volpi" previsto dal presente articolo saranno riassorbiti con le prime successive vacanze.

Art. 4

1. Il personale non di ruolo in servizio nella Biblioteca "Sagarriga Visconti-Volpi" alla data di entrata in vigore della presente legge e' assunto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di "giornaliero" ai sensi, con le modalita' o alle condizioni di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e alle successive disposizioni.

2. In dipendenza della predetta assunzione, il contingente del personale non di ruolo gia' autorizzato nei confronti del Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche) viene variato nei limiti numerici strettamente, indispensabili.

Art. 5

1. Il personale di ruolo di cui all'art. 3 puo' chiedere il riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato anteriormente all'inquadramento, agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato, facendo domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per il riconoscimento dei servizi di cui al precedente comma e' dovuto all'Erario un contributo a carico del personale pari al 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riconosciuto.

Art. 6

1. Per il personale che si avvale della facolta' prevista dall'articolo precedente si procede al riscatto delle polizze di assicurazione, recuperando a favore dell'Erario la parte del valore economico delle polizze stesse, corrispondente ai premi assicurativi pagati dalla Biblioteca consorziale "Sagarriga Visconti-Volpi" per gli anni di servizio riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato. La rimanente parte del valore economico delle polizze suddette viene restituita all'interessato.

Art. 7

1. A favore del personale che non chiede il riconoscimento del servizio di cui all'art. 5 entro il termine previsto dall'articolo stesso si provvede alla liberazione e consegna delle polizze di assicurazione, con facolta' di riscattarle o di mantenerle in vigore mediante la continuazione del pagamento dell'intero premio da parte dell'interessato.

Art. 8

1. Il personale inquadrato nei ruoli dello Stato a norma dell'art. 3 percepira' direttamente dagli Enti consorziati, Comune e Provincia di Bari, la differenza, tra il trattamento economico anteriore all'entrata in vigore della presente legge e quello ad' esso spettante ai sensi della tabella annessa.

2. I suddetti Enti consorziati detrarranno proporzionalmente l'importo corrispondente a tale onere dai contributi dovuti allo Stato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Art. 9

1. Alla spesa di complessive lire nove milioni derivante dalla presente legge e che fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione verra' fatto fronte con i versamenti annui allo Stato, per corrispondente importo complessivo, delle quote di cui al precedente art. 2.

2. Il maggior onere che derivera' transitoriamente allo Stato dalla riduzione di tali contributi, ai sensi dell'articolo precedente, e che per l'esercizio in corso e' calcolato in lire 750.000, sara' imputato al capitolo n. 177 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - MEDICI -
Visto, il Guardasigilli: GONELLA