Modifica all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1231, concernente esoneri delle tasse per gli allievi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici governativi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. La formulazione dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 22 settembre 1947, numero 1231, e' cosi' modificata:
"E' accordato esonero da tutte le tasse, comprese quelle di bollo e di diploma agli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, ai figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, o di dispersi o prigionieri di guerra, a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, ai ciechi civili.
Tale beneficio e' sospeso per i ripetenti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA