diritto.io

Istituzione in Sassari di una Soprintendenza alle antichita' e di una Soprintendenza ai monumenti e gallerie

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono istituite in Sassari una Soprintendenza alle antichita' e una Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le province di Sassari e di Nuoro.

2. La circoscrizione della Soprintendenza alle antichita' e della Soprintendenza ai monumenti e gallerie in Cagliari e' limitata alla provincia di Cagliari.

Art. 2

1. Il ruolo del personale delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti, di cui ai quadri 13-b, 31-a, 51-a e 71-a, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e' aumentato di due posti di soprintendente di 2ª classe, di due posti di direttore di 1ª classe, di due posti di ispettore-architetto per la carriera direttiva, di due posti di disegnatore e due posti di segretario per la carriera di concetto; di due posti di primo aiutante, di due posti di primo restauratore e di due posti di primo archivista per la carriera esecutiva; di due posti di primo custode e di dieci posti di custode e guardia notturna per la carriera del personale ausiliario.

Art. 3

1. Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvedera' con i normali stanziamenti dei capitoli numeri 202, 205, 206, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA