Assistenza medico-sanitaria per infermita' diverse da quelle di guerra agli invalidi di guerra incollocabili ed ai familiari a carico
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Opera nazionale invalidi di guerra provvede all'assistenza sanitaria, per qualsiasi infermita' diversa da quelle di guerra, in favore dei titolari di pensione o assegno rinnovabile per menomazioni dell'integrita' fisica ascrivibili alla 1ª categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, nonche' di coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, siano stati dichiarati incollocabili ai sensi dell'art. 44, primo comma, della menzionata legge 10 agosto 1950, n. 648, con la conseguente iscrizione alla 1ª categoria e fruiscano della pensione complessiva corrispondente.
2. L'assistenza sanitaria e' dovuta anche per le persone di famiglia dei suindicati invalidi.
Art. 2
1. Agli effetti dell'assistenza sanitaria prevista dal secondo comma del precedente articolo sono considerati familiari:
1) la moglie, purche' non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per sua sola colpa. Il marito dell'invalida ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico della invalida stessa;
2) i figli celibi o nubili, conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati ed i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, entro il limite del ventunesimo anno di eta', o in caso di assoluta e permanente inabilita al lavoro;
3) i genitori conviventi ed a carico;
4) i fratelli e le sorelle conviventi ed a carico entro il limite del ventunesimo anno di eta', o in caso di assoluta e permanente inabilita' al lavoro.
2. I familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte di altri enti in dipendenza di diritti propri o di altri membri della famiglia, sono esclusi dalle prestazioni di cui alla presente legge.
Art. 3
1. L'assistenza sanitaria e' concessa a mezzo dell'organizzazione sanitaria centrale e periferica dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra:
a) per le cure medico-chirurgiche;
b) per gli accertamenti diagnostici, i farmaci e tutti gli altri mezzi terapeutici;
c) per i ricoveri in Istituti di cura, pubblici, o privati, anche in caso di parto dell'invalida o della moglie dell'invalido.
2. L'assistenza viene concessa per centottanta giorni consecutivi o complessivi nell'anno solare.
Art. 4
1. L'assistenza di cui alla presente legge e' accordata, quando l'invalido ne abbia fatto domanda all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, comprovando di trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 1, ed abbia consentito la trattenuta dell'uno per cento sui propri assegni complessivi di pensione di guerra, esclusa l'indennita' di accompagnamento di cui all'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648.
2. L'assistenza decorre dal terzo mese successivo a quello dell'accoglimento della domanda.
3. L'invalido puo' recedere dall'assistenza, ma e' tenuto a corrispondere la trattenuta per altri sei mesi, a decorrere dal primo mese successivo alla domanda di recessione e non puo' chiedere la reinscrizione all'assistenza, se non siano decorsi due anni dall'ultima trattenuta.
4. Gli invalidi ammessi al trattamento di cui all'art. 44, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, i quali vengono a cessare da tale trattamento per aver superato il 60° anno di eta', conservano il titolo all'assistenza, ferma restando la trattenuta sugli assegni.
Art. 5
1. Alla copertura dell'onere relativo all'assistenza suindicata sara' provveduto con le trattenute di cui al precedente articolo da effettuarsi, su richiesta dell'Opera per gli invalidi di guerra, dagli Uffici provinciali del tesoro e da versarsi all'Opera stessa e per la differenza a carico del capitolo n. 626 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 e del capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.
Art. 6
1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA