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Modifica all'art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, concernente modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il numero delle scuole magistrali per la formazione delle insegnanti delle scuole materne, istituite con l'art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, e' elevato ad otto, a decorrere dall'anno scolastico 1958-59.

Art. 2

1. Alla spesa prevista dalla presente legge sara' provveduto, per l'anno scolastico 1958-59, mediante stanziamento nello specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA