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Costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per esaminare il comportamento degli organi della pubblica Amministrazione in ordine alla cosiddetta "anonima banchieri"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per esaminare il comportamento degli organi della pubblica Amministrazione in ordine alla cosiddetta "anonima banchieri" e riferirne al Parlamento.

2. La Commissione dovra' accertare in particolare se gli organi locali preposti all'ordine pubblico, al controllo del credito e al controllo fiscale abbiano segnalato o meno agli organi centrali rispettivi e questi a loro volta ai membri competenti del Governo, l'attivita' dell'"anonima banchieri" e i dubbi da essa sollevati che trovarono espressione anche nella pubblica stampa e quali misure siano state prese al riguardo dal Governo e dagli altri organi della pubblica Amministrazione.

3. La Commissione procedera' alle indagini e agli esami ai sensi ed agli effetti dell'art. 82 della Costituzione.

4. I componenti la Commissione di inchiesta, i segretari e chiunque sia chiamato a dare collaborazione alla Commissione o comunque assista agli atti dell'inchiesta sono tenuti ad osservare il segreto a norma degli articoli 230 e 307 del Codice di procedura penale.

Art. 2

1. La Commissione e' composta di 15 deputati e di 15 senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari.

2. Il Presidente della Commissione e' scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'una o dell'altra Camera.

3. In caso di rifiuto della nomina si procede alla sostituzione a norma dei commi precedenti.

Art. 3

1. La relazione sara' presentata alla Camera e al Senato entro il 30 novembre 1958.

Art. 4

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 5

1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1958
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI -
PRETI - TAMBRONI -
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA