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Concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958, per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958 per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti.

2. Con il decreto previsto dal precedente comma saranno altresi' determinate la misura del predetto contributo e le modalita' per la liquidazione ed il pagamento, entro i limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

1. Il contributo statale negli interessi non puo' superare il limite di lire 4 annue per ogni cento lire di capitale dato in prestito, e per la durata massima di un anno.

2. Ove peraltro il prestito, per qualsiasi ragione, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, l'ammontare del contributo sara' calcolato in ragione della durata effettiva della operazione.

Art. 3

1. Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni alla quale si fara' fronte con una quota della maggiore entrata derivante dalla riduzione dell'abbuono della imposta sulla fabbricazione degli spiriti, di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721, convertito nella legge 6 agosto 1958, n. 789.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1958
GRONCHI
FANFANI - FERRARI AGGRADI - ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA