Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1958-1959
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dell'olio di oliva, di pressione della campagna 1958-1959, ed a fissare le relative modalita'.
Art. 2
1. Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre alla attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura massima di lire 2500 per ogni quintale di prodotto ammassato, entro il limite di spesa complessivo di 600 milioni di lire. Nei conferimenti sono preferiti i produttori coltivatori diretti per la intera loro produzione, nonche' i piccoli e medi produttori per partite non superiori a 100 quintali. Sono ammessi a conferimento anche gli oli di oliva di pressione, sino a 10 gradi di acidita'.
Art. 3
1. Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante la riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1958-59 e della autorizzazione di spesa di cui alle leggi 10 novembre 1954, n. 1087, e 29 settembre 1957, n. 966.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara', inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 26 dicembre 1958
GRONCHI
FANFANI - FERRARI AGGRADI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA