Distribuzione gratuita di grano a favore dei contadini danneggiati da avversita' atmosferiche
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a prelevare, dalla gestione di ammasso per contingente, grano fino ad un massimo di un milione di quintali per provvedere, tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ad assegnazioni gratuite in relazione al fabbisogno familiare ed aziendale in favore dei braccianti agricoli, dei salariati, dei mezzadri, dei coloni, dei compartecipanti e dei coltivatori diretti delle zone danneggiate dalle avversita' atmosferiche e dalle alluvioni.
Art. 2
1. Le modalita' d'esecuzione saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 dicembre 1958
GRONCHI
FANFANI - FERRARI AGGRADI - TAMBRONI - ANDREOTTI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA