Limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea, di divisione aerea e di brigata aerea
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. I limiti di eta' stabiliti dalla tabella n. 3 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea, di divisione aerea e di brigata aerea sono modificati come segue:
1) generali di squadra aerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 60 generali di divisione aerea . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 58 generali di brigata aerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 57
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1958
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA