Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1 gennaio 1952 a favore del personale delle aziende private del gas
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le pensioni di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638, maturate fino al 31 dicembre 1951, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1958, della seguente misura percentuale:
2. 20 per cento, se la pensione e' maturata anteriormente al 1 gennaio 1948;
3. 16 per cento se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949:
4. 12 per cento se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951.
5. La percentuale di aumento e' calcolata sull'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 1 luglio 1955, n. 638.
6. La percentuale di aumento relativa alle pensioni maturate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1946 e' calcolata, invece, sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo di previdenza e di quella a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Art. 2
1. Le maggiorazioni di cui al precedente articolo non si applicano alle pensioni che raggiungono o superano l'importo di lire 33.000 mensili.
2. Le maggiorazioni predette si applicano alle pensioni inferiori all'importo di lire 33.000 mensili fino a concorrenza dell'importo stesso.
Art. 3
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' a carico del Fondo di previdenza e di esso e' tenuto conto nel bilancio tecnico di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 1 luglio 1955, n. 638.
2. Il termine di due anni di cui al comma medesimo e' riaperto e prorogato fino a un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 1959
GRONCHI
FANFANI - VIGORELLI - ANDREOTTI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA