Proroga del termine di entrata in vigore delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, e' prorogato al 15 marzo 1959.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 1959
GRONCHI
FANFANI - TOGNI - ANGELINI - TAMBRONI - MEDICI - ANDREOTTI - FERRARI AGGRADI - BO - GONELLA - PRETI - SEGNI - MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA