Disposizioni a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualita' fra il personale provinciale delle imposte dirette
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Dall'intero ammontare dei tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla tabella A - titolo I - allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e' prelevata l'aliquota del 5 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualita' fra il personale provinciale delle imposte dirette.
2. Il predetto prelievo avra' inizio in coincidenza con il primo riparto trimestrale dei suddetti tributi speciali, diritti e compensi, successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 gennaio 1959
GRONCHI
FANFANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA