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Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma sara' fatto fronte con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 685 dello stato di previsioni della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.

Art. 2

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1959
FANFANI - MONALDI -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA