diritto.io

Convenzione aggiuntiva tra lo Stato ed il comune di Bologna per l'uso della biblioteca civica, annessa al Conservatorio di musica "G. B. Martini"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nella cessione in deposito, al Conservatorio di musica "G. B. Martini" del materiale della civica biblioteca musicale di cui all'art. 2 della convenzione stipulata in data 25 marzo 1942 tra il comune di Bologna e lo Stato ed approvata con legge 26 maggio 1942, n. 666, si intende escluso quello avente un particolare valore storico, documentario e artistico:

  1. a) Manoscritti: codici miniati, manoscritti in notazione neumatica e gregoriana (messali, corali, antifonari, graduali, salteri, inni, madrigali, cantate, ballate, canzoni sacre e profane); intavolature, musiche vocali e strumentali in notazione moderna, fino a tutto il secolo XVII; autografi (partiture, trattati di musica teorici e tecnici, composizioni vocali e strumentali, lettere);

  2. b) Stampati: incunaboli, edizioni del secolo XVI e del secolo XVII, edizioni rarissime e di eccezionale importanza fino a tutto il XVIII secolo, a giudizio del direttore del Conservatorio, collezioni di libretti melodrammatici fino a tutto il secolo XVIII, incisioni separate.

Art. 2

1. Il materiale di cui sopra non ceduto, andra' a costituire il civico museo bibliografico musicale e sara' a cura del Comune inventariato, collocato e custodito in appositi locali del Conservatorio attigui alla scala di lettura della biblioteca e provvisto di uno speciale catalogo.

2. Tale museo, unitamente ai quadri ed agli altri oggetti d'interesse storico ed artistico di proprieta' del Comune esistenti nei locali del Conservatorio, sara' affidato ad un funzionario di nomina comunale, che ne curera' la conservazione e provvedera' inoltre alla sistemazione ed alla custodia del materiale che in avvenire verra' ad aggiungersi ad esso per via degli acquisti effettuati dal Comune e delle donazioni e dei lasciti disposti in favore del Comune medesimo.

Art. 3

1. Gli insegnanti ed allievi del Conservatorio potranno liberamente consultare in sede, per i loro eventuali studi, i materiali del museo suddetto.

Art. 4

1. Per le finalita' di cui agli articoli che precedono, il Comune si riserva l'uso dei locali situati a sinistra, entrando dalla sala di lettura della biblioteca musicale, escluso l'attuale ufficio del bibliotecario statale.

2. La sala di lettura rimarra' di uso comune per gli studiosi che accedano alla biblioteca od al museo.

3. Le scaffalature della sala di lettura saranno utilizzate in accordo fra biblioteca e museo.

Art. 5

1. Il materiale bibliografico che, eccettuato quello indicato all'art. 1, verra' ceduto in deposito temporaneo e gratuito al Conservatorio di musica, sara' inventariato dal Comune e sara' in ogni caso consegnato allo Stato entro un anno dalla firma della presente convenzione.

2. Le spese di personale e di materiale, che al riguardo si incontreranno, saranno sostenute dal Comune.

Art. 6

1. Allo scadere della convenzione, lo Stato provvedera' alla integrale restituzione del patrimonio bibliografico ottenuto in deposito gratuito e cedera' inoltre in proprieta' al Comune tutto il materiale librario acquistato a sue spese nel corso della gestione della biblioteca (riviste, opere in continuazione, libri a stampa e manoscritti), allo scopo di assicurare al Comune la consegna di una biblioteca in perfetta efficienza e aggiornata. Il prezzo di cessione al Comune del materiale bibliografico acquistato dallo Stato sara' determinato, al termine della gestione statale, mediante la compilazione di un inventario e mediante una perizia concordata tra le due parti, tenendo conto del prezzo originario e delle condizioni di conservazione del materiale stesso, nonche' della eventuale fluttuazione dei costi in rapporto al valore corrente della moneta.

Art. 7

1. Il Conservatorio dovra' chiedere preventivo nulla osta al conservatore del museo per ogni temporaneo spostamento, fuori dei locali della biblioteca, del materiale ricevuto in deposito; al riguardo dovranno essere osservate tutte le norme dettate dalle leggi vigenti per la tutela e la conservazione del patrimonio delle biblioteche.

Art. 8

1. E' riconosciuto il diritto al comune di Bologna di avere un suo rappresentate in seno al Consiglio d'amministrazione del Conservatorio di musica.

Art. 9

1. La biblioteca musicale annessa al Conservatorio di musica, dovra' avere la seguente intitolazione esterna, negli atti pubblici e nel patrimonio librario: "Biblioteca musicale G. B. Martini".

Art. 10

1. La presente convenzione aggiunta si intende e vuole dalle parti che abbia a scadere di pieno diritto contemporaneamente alla convenzione come sopra stipulata il 25 marzo 1942 tra lo Stato ed il comune di Bologna, ove non venga rinnovata di comune accordo per un uguale periodo di anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1959
GRONCHI
FANFANI - MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA