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Norme per la pubblicita' sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. E' riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicita' sui beni demaniali e patrimoniali affidati alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato anche quando la pubblicita' stessa sia visibile o percettibile da aree o strade comunali, provinciali e statali, nonche' sui veicoli di proprieta' privata circolanti sulle linee.

2. La pubblicita' di cui al comma precedente e' esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o direttamente o mediante concessione.

3. Restano ferme le disposizioni del decreto-legge 22 maggio 1933, n. 608, e del regolamento 9 maggio 1935, n. 1149, e successive modificazioni, relativamente alla pubblicita' impiantata in sede privata e visibile dalle sedi ferroviarie nonche' le disposizioni che regolano la pubblicita' nell'interesse dei monumenti e del paesaggio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1959
GRONCHI
TAMBRONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA