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Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il limite d'impiego di lire 240.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo abbia a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.

2. Detti alloggi possono essere costruiti anche in localita' che non siano capoluoghi di Provincia.1

Art. 2

1. Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono assegnati al personale esecutivo ed ausiliario delle carriere di pubblica sicurezza, nonche' ai sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 3

1. L'attivita' dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all'art. 1 e' considerata come gestione autonoma con bilancio distinto.

2. Gli alloggi medesimi sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli contemplati nel secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Art. 4

1. Per l'assegnazione e la gestione degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge, si applicano le norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406.

2. I canoni di affitto sono determinati in conformita' alla norma di cui all'art. 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

3. L'assegnazione puo' essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri.

Art. 5

1. Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'art. 1 sono inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 e fino all'esercizio 1992-93 in ragione di lire annue 240.000.000.

2. All'onere di lire 240.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 685 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA