Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del Comune medesimo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 26.718.750, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1957 al 30 giugno 1958.
2. E' altresi' concesso al predetto Comune, a carico dello Stato, un contributo annuo di lire 33.750.000, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 1 luglio 1958 al 15 settembre 1962.
Art. 2
1. All'onere derivante dal pagamento dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge, sara' provveduto con le disponibilita' del bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella accolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA