Distribuzione di grano a categorie di bisognosi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'assistenza invernale ai bisognosi e' autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non piu' idonei ad ulteriore prolungata conservazione.
2. Detta cessione avverra' entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di due milioni di quintali di prodotto e previi accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 2
1. I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso.
2. Alle operazioni di ritiro e di distribuzione provvedera' l'Amministrazione dell'interno e l'onere relativo gravera' sugli stanziamenti della predetta Amministrazione.
Art. 3
1. Il grano ceduto verra' dal Ministero dell'interno ripartito tra le Province della Repubblica in conformita' al disposto dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 908.
2. I prefetti distribuiranno il quantitativo assegnato fra gli E.C.A. delle rispettive Province fino alla concorrenza di almeno il 50 per cento ed il rimanente tra gli enti e le istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1959
GRONCHI
SEGNI- TAMBRONI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA