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Trasferimento in ruolo organico del personale della Ragioneria generale dello Stato collocato fuori ruolo presso i relativi organi decentrati

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nei riguardi dei direttori delle Ragionerie regionali dello Stato, cessa di aver applicazione il disposto del quinto comma dell'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, concernente norme per la costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

2. In dipendenza di quanto stabilito al precedente comma, il numero dei posti di direttore di Ragioneria centrale di 2ยช classe o direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi centrali (tabella A) della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro 11 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e' aumentato di diciassette unita'.

Art. 2

1. Alla spesa derivante dall'applicazione del precedente art. 1 si fa fronte con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 48 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1958-59.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA